PETIZIONE PER LA LESIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” E DEL “DIRITTO DI PARTECIPAZIONE SULLE QUESTIONI AMBIENTALI” NELLA BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE ”,
CONTRO IL D.L. 208/08 “CONDONO PER DANNO AMBIENTALE”
All’European Parliament
The President of the European Parliamentt
Rue Wiertz
B-1047 Brussels
La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002 riporta, il Decreto n. 468 del 18 settembre 2001"Regolamento recante: Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale". Tra i siti d’interesse nazionale da bonificare è menzionato il sito denominato "Crotone-Cassano-Cerchiara" . L'allegato F del decreto riporta la scheda descrittiva del sito. La tipologia d'intervento riguarda due aree industriali, alcune discariche e la fascia costiera prospiciente, la zona industriale. Le aree oggetto di bonifica sono state sedi di rilevanti stoccaggi di rifiuti industriali, RSU,fanghi di depurazione,Si sospetta anche la presenza di rifiuti sanitari e pericolosi.
Le discariche (Tufolo e Farina) sono prive di presidi ambientali.
La zona demaniale è costituita dall'arenile prospiciente l'area industriale della società Pertusola e dell’ex società Montedison.Il tratto di costa è interessato da smaltimento di rifiuti industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo etc).Sull'area che ha una dimensione di 87.000 mq sono stati smaltiti circa 300.000 mc di rifiuti
Con successivo DM 26 novembre 2002 è stato individuato il perimetro del sito da bonificare ai sensi della legge n° 426/ 98
Nel 2002, a seguito dei poteri attribuiti dalle ordinanze al Commissario per l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria dal Governo, è stato richiesto di attivare le procedure per l’intervento in danno dell’azienda Syndial S.p.A. (società subentrante alla Società Pertusola Sud) ed ha affidato, tramite gara d'appalto, la realizzazione del progetto definitivo di bonifica dell’area ex Pertusola Sud. La società Syndial è di proprietà della ENI spa , il cui azionista di riferimento è il Ministero dell'Economia.
Dal Programma di Monitoraggio delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta che nel mare di Crotone, nel primo e nel secondo semestre del 2002, sono stati rilevati, rispettivamente, 33.360 mg/Kg ss e 29.704 microgrammi per chilo di arsenico, mentre nel secondo semestre 2003 il dato era di 39.557.Il valore limite è 12.000 mg/Kg ss
Visto il Principio di Partecipazione (Principio n. 10) della “ Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo “ approvata alla Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992, che afferma “ il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati , ai diversi livelli.
Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali.
Considerato che il V Programma d’Azione per l’ambiente , l’informazione e la partecipazione pubblica sono poste esplicitamente come elementi fondamentali per la sostenibilità
Il Principio di Partecipazione è stato riaffermato al par. 101 del Piano d’Azione del Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002
la Convenzione d’Aarhus attuata con le direttive 2003/4/CE su accesso
all' informazione ambientale e la direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione e recepita dal nostro Paese con la legge 108/2001) . Il terzo pilastro della Convenzione d’Aarhus che è costituito dall’accesso alla giustizia ma , non ha trovato recepimento nel nostro Paese.
L’art 174 del Trattato di Amsterdam al comma 1 afferma che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
e al comma 2: la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità del situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
La Carta dei diritti fondamentali inserita nel Trattato di Lisbona e che configura una Europa più democratica e trasparente
la giurisprudenza della Corte Europea include nell'art 8 della Convenzione ,anche il diritto ad un ambiente salubre e dunque alla protezione dall'inquinamento campo dei diritti ambientali dell'uomo. La Commissione e la Corte hanno sempre più frequentemente considerato che l'art 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare , includesse il diritto ad un ambiente salubre , e dunque alla protezione contro l'inquinamento e i fattori di degrado. Il diritto a un ambiente salubre è stato sancito dalla Corte attraverso lo strumento degli obblighi positivi imposti agli Stati.(sentenza Camera _Belgio)
La Convenzione di Lugano sulla responsabilità per danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente
Libro Verde della Commissione Europea in materia di responsabilità civile per danno all’ambiente (GUCE C/149 del 29 maggio 1993)
Libro Bianco sulla responsabilità ambientale del 9 febbraio 2000 , che ha aperto le consultazioni con l’industria e le organizzazioni non governative
Direttiva 2003/4/CE che prevede che gli Stati membri dovranno garantire a coloro che facciano valere un "interesse sufficiente" o, in alternativa , la violazione di un diritto ,l'esistenza di una procedura di ricorso , che deve essere giusta , equa,tempestiva e non eccessivamente onerosa , dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale , così da poter contestare la legittimità sostanziale e procedurale di decisioni , atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva stessa
Direttiva 2003/35/CE che ha disciplinato la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale , sulla base del principio "chi inquina paga".La direttiva è stata recepita nell'ordinamento attraverso il dlgs 152/2005
il Governo italiano ha approvato il decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008 “ Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente con il quale all'art 2 "danno ambientale" comma 1 , istituisce per gli interventi di bonifica dei siti inquinati la possibilità di "transazioni globali" per la quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino , nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni che lo Stato e gli Enti territoriali possono chiedere. Il comma 2 dello stesso articolo riconosce ad enti e soggetti interessati la possibilità di fare le osservazioni all'accordo transattivo, ma senza obbligo della risposta.
Appaiono lesi il principio di "chi inquina paga", il diritto di partecipazione e l’impossibilità d’accesso alla giustizia sulle questioni ambientali, nei termini previsti dalla direttiva 4 e 35 del 2003. Il principio "chi inquina paga" consente di prendere in considerazione i costi ambientali nello sviluppo dell'economia, inducendo gli inquinatori a ricercare produzioni meno inquinanti. L’inazione sulla bonifica e il rispristino dei luoghi, su "Pertusola" costituisce grave lesione delle norme comunitarie, sotto il profilo della tutela della salute e conservazione degli ecosistemi.
Rappresenta altresì grave alterazione dei meccanismi concorrenziali, considerato che
Il costo di bonifica inattuato da Syndial (Eni) rappresenta un’esternalità, che determina un’asimmetria competitiva sul mercato concorrenziale.
Per la lesioni delle norme del diritto comunitario e dei Principi del Trattato dell'Unione si richiede l'intervento della Commissione Petizioni , per le determinazioni conseguenti
Crotone 19.01.09
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FRANCESCATO
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