giovedì 22 gennaio 2009

PETIZIONE CONTRO IL DECRETO-LEGGE DEL 30/12/2008 N. 208

PETIZIONE PER LA LESIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” E DEL “DIRITTO DI PARTECIPAZIONE SULLE QUESTIONI AMBIENTALI” NELLA BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE ”,
CONTRO IL D.L. 208/08 “CONDONO PER DANNO AMBIENTALE”


All’European Parliament
The President of the European Parliamentt
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002 riporta, il Decreto n. 468 del 18 settembre 2001"Regolamento recante: Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale". Tra i siti d’interesse nazionale da bonificare è menzionato il sito denominato "Crotone-Cassano-Cerchiara" . L'allegato F del decreto riporta la scheda descrittiva del sito. La tipologia d'intervento riguarda due aree industriali, alcune discariche e la fascia costiera prospiciente, la zona industriale. Le aree oggetto di bonifica sono state sedi di rilevanti stoccaggi di rifiuti industriali, RSU,fanghi di depurazione,Si sospetta anche la presenza di rifiuti sanitari e pericolosi.
Le discariche (Tufolo e Farina) sono prive di presidi ambientali.
La zona demaniale è costituita dall'arenile prospiciente l'area industriale della società Pertusola e dell’ex società Montedison.Il tratto di costa è interessato da smaltimento di rifiuti industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo etc).Sull'area che ha una dimensione di 87.000 mq sono stati smaltiti circa 300.000 mc di rifiuti

Con successivo DM 26 novembre 2002 è stato individuato il perimetro del sito da bonificare ai sensi della legge n° 426/ 98

Nel 2002, a seguito dei poteri attribuiti dalle ordinanze al Commissario per l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria dal Governo, è stato richiesto di attivare le procedure per l’intervento in danno dell’azienda Syndial S.p.A. (società subentrante alla Società Pertusola Sud) ed ha affidato, tramite gara d'appalto, la realizzazione del progetto definitivo di bonifica dell’area ex Pertusola Sud. La società Syndial è di proprietà della ENI spa , il cui azionista di riferimento è il Ministero dell'Economia.

Dal Programma di Monitoraggio delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta che nel mare di Crotone, nel primo e nel secondo semestre del 2002, sono stati rilevati, rispettivamente, 33.360 mg/Kg ss e 29.704 microgrammi per chilo di arsenico, mentre nel secondo semestre 2003 il dato era di 39.557.Il valore limite è 12.000 mg/Kg ss
Visto il Principio di Partecipazione (Principio n. 10) della “ Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo “ approvata alla Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992, che afferma “ il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati , ai diversi livelli.
Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali.

Considerato che il V Programma d’Azione per l’ambiente , l’informazione e la partecipazione pubblica sono poste esplicitamente come elementi fondamentali per la sostenibilità

Il Principio di Partecipazione è stato riaffermato al par. 101 del Piano d’Azione del Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002

la Convenzione d’Aarhus attuata con le direttive 2003/4/CE su accesso
all' informazione ambientale e la direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione e recepita dal nostro Paese con la legge 108/2001) . Il terzo pilastro della Convenzione d’Aarhus che è costituito dall’accesso alla giustizia ma , non ha trovato recepimento nel nostro Paese.

L’art 174 del Trattato di Amsterdam al comma 1 afferma che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
e al comma 2: la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità del situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

La Carta dei diritti fondamentali inserita nel Trattato di Lisbona e che configura una Europa più democratica e trasparente

la giurisprudenza della Corte Europea include nell'art 8 della Convenzione ,anche il diritto ad un ambiente salubre e dunque alla protezione dall'inquinamento campo dei diritti ambientali dell'uomo. La Commissione e la Corte hanno sempre più frequentemente considerato che l'art 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare , includesse il diritto ad un ambiente salubre , e dunque alla protezione contro l'inquinamento e i fattori di degrado. Il diritto a un ambiente salubre è stato sancito dalla Corte attraverso lo strumento degli obblighi positivi imposti agli Stati.(sentenza Camera _Belgio)

La Convenzione di Lugano sulla responsabilità per danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente

Libro Verde della Commissione Europea in materia di responsabilità civile per danno all’ambiente (GUCE C/149 del 29 maggio 1993)

Libro Bianco sulla responsabilità ambientale del 9 febbraio 2000 , che ha aperto le consultazioni con l’industria e le organizzazioni non governative

Direttiva 2003/4/CE che prevede che gli Stati membri dovranno garantire a coloro che facciano valere un "interesse sufficiente" o, in alternativa , la violazione di un diritto ,l'esistenza di una procedura di ricorso , che deve essere giusta , equa,tempestiva e non eccessivamente onerosa , dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale , così da poter contestare la legittimità sostanziale e procedurale di decisioni , atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva stessa

Direttiva 2003/35/CE che ha disciplinato la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale , sulla base del principio "chi inquina paga".La direttiva è stata recepita nell'ordinamento attraverso il dlgs 152/2005

il Governo italiano ha approvato il decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008 “ Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente con il quale all'art 2 "danno ambientale" comma 1 , istituisce per gli interventi di bonifica dei siti inquinati la possibilità di "transazioni globali" per la quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino , nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni che lo Stato e gli Enti territoriali possono chiedere. Il comma 2 dello stesso articolo riconosce ad enti e soggetti interessati la possibilità di fare le osservazioni all'accordo transattivo, ma senza obbligo della risposta.

Appaiono lesi il principio di "chi inquina paga", il diritto di partecipazione e l’impossibilità d’accesso alla giustizia sulle questioni ambientali, nei termini previsti dalla direttiva 4 e 35 del 2003. Il principio "chi inquina paga" consente di prendere in considerazione i costi ambientali nello sviluppo dell'economia, inducendo gli inquinatori a ricercare produzioni meno inquinanti. L’inazione sulla bonifica e il rispristino dei luoghi, su "Pertusola" costituisce grave lesione delle norme comunitarie, sotto il profilo della tutela della salute e conservazione degli ecosistemi.
Rappresenta altresì grave alterazione dei meccanismi concorrenziali, considerato che
Il costo di bonifica inattuato da Syndial (Eni) rappresenta un’esternalità, che determina un’asimmetria competitiva sul mercato concorrenziale.

Per la lesioni delle norme del diritto comunitario e dei Principi del Trattato dell'Unione si richiede l'intervento della Commissione Petizioni , per le determinazioni conseguenti

Crotone 19.01.09

FIRMA

ZURLO
FRANCESCO

FRANCESCATO
GRAZIA

TRICOLI
SANDRO

VENOSI
ERASMO

E TANTI ALTRI

DECRETO-LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2008, N.208

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008

Art. 1.Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

Art. 2.Danno ambientale
1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4.Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Art. 6.Rifiuti ammessi in discarica
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7.Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 8.Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».

Art. 9.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




Violazioni Trattati Amsterdam
alterazione Principi del Trattato di Amsterdam e Convenzione di Aarhus) e il colpevole e reiterato comportamento di una azienda di atto pubblica

trattato di Amsterdam e principio di "chi inquina paga " e su quello della “partecipazione”. Essendo principi sono automaticamente trasposti nella nostra Costituzione.
La direttiva su cui lavorare è la 35 del 2003 e la 60. L'importante è fare presto con questi obiettivi:
1) al di sopra di tutto deve esserci il dovere etico verso i cittadini di Crotone. Lo so forse riderai ma io credo più al principio di responsabilità di Jonas che all'etica della responsabilità di Max Weber!!!

lunedì 19 gennaio 2009

Alla presenza di G. Francescato (portavoce nazionale dei Verdi), del Sindaco, di E. Venosi (esperto V.I.A.), degli Assessori, provinciale e comunale all’Ambiente, di F. Zurlo (Verdicrotone), di S.Tricoli (Co.Ver.Kr), si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della petizione al Parlamento europeo che i Verdi Crotone di concerto al Co.Ver.Kr oltre staff scientifico dei Verdi hanno predisposto contro le violazioni contenute all’art. 2 del D.L. 208/08 (transazioni globali per danni ambientali).
Dopo una ampia introduzione di F. Zurlo è intervenuta G. Francescato che ha garantito l’operato dei parlamentari Verdi al Parlamento Europeo durante tutte le varie fasi che precederanno l’eventuale accoglimento della petizione .
Il Sindaco Vallone ha comunicato di aver contattato il Sindaco di Pieve (Piemonte) ove l’ENI è stata condannata per danni ambientali e che ovviamente, se convertito in legge ,dovrebbe subire anche il D.L. 208/98.
Il Fisico E. Venosi ha continuato esponendo le fonti principali e le norme che legittimano i diritti violati dal Condono tombale per danni ambientali, il principio di “chi inquina paga” e della “partecipazione “ .
L’Assessore provinciale all’Ambiente ha sottolineato al termine del proprio intervento, la scarsa partecipazione popolare negli anni alla problematica fabbrica/ambiente .
Ha concluso per il Co.Ver.Kr S. Tricoli, che ha evidenziato l’urgenza di individuare chi poteva sapere dell’iter legislativo del D.L. 208/08, chi non ha detto e fatto nulla da Roma a Crotone .
Crotone 19.01.09

giovedì 15 gennaio 2009

Condono tombale per reati ambientali

Considerata la gravità del D.L. 208, approvato (guarda caso) il 30 Dicembre 2008,
i cui contenuti di fatto consentono a Syndial (ENI) un condono tombale per tutti i reati ambientali commessi sui siti definiti di "interesse nazionale",
considerato inoltre che di fatto, nelle decisioni, vengono esclusi Enti pubblici, soggetti privati e associazioni, anche direttamente danneggiate dalla devastazioni di Syndial
il Co.Ver.Kr, di concerto col gruppo dei Verdi Crotone ha organizzato una conferenza stampa per le ore 15,00 del Lunedì 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone ove saranno presenti G. Francescato (portavoce nazionale dei Verdi) E. Venosi (comitato nazionale scientifico Verdi), istituzioni e associazioni .
Crotone 15.01.09
Sandro Tricoli

sabato 10 gennaio 2009

Che soddisfazione

Pur sforzandocci, non riusciamo a comprendere la “soddisfazione” strombazzata dal presidente Loiero per l’esito della conferenza di servizio tenutasi a Roma l’ 8 Dicembre .
Una conferenza alla quale né Comune, né Provincia hanno voluto partecipare; una conferenza di una complessità enorme per i suoi molteplici risvolti, una conferenza preannunciata “risolutiva” , come primo e unico risultato ha partorito una discarica al servizio di chi per decenni si è arricchito a discapito della salute dei cittadini e in danno al territorio .
Di fatto, Syndial (ENI) risolverebbe tre “suoi” problemi, le discariche a mare di Crotone Cassano e Cerchiara rimuovendoli dai tre siti per sistemarcelo senza troppa fatica nella splendida valle di Giammiglione.
E la salute dei cittadini, il ripristino del territorio, la sua rivalorizzazione, i danni causati per anni ?
Se ne sarà parlato nella conferenza che ha soddisfatto Loiero ?
E la magistratura ? mentre la magistratura sgobba per accertare i crimini ambientali commessi da Syndial, Mascazzini & Co. la autorizzano a beffare ancora una volta i Crotonesi .
Li, in alto, potevano quantomeno imporre il versamento di una cauzione da Syndial (ENI), potevano/dovevano quantomeno imporre un cronoprogramma completo di tutti gli interventi a garanzia almeno della salute dei cittadini .
O qualcuno più “in alto” di Mascazzini & Co. ha bisogno di tempo per meglio studiare il recente D.L. 208, appunto del 30.12.08 ?
Il Decreto che consentirebbe a Syndial (ENI) di stipulare una transazione”globale” col ministero dell’ambiente, per tutti i tipi di danni arrecati, transazione i cui contenuti ed effetti avrebbero forza di legge su tutte le parti lese coinvolte, siano esse private che pubbliche .
Che soddisfazione . . . . . . . . .

Co.Ver. Kr
Sandro Tricoli