venerdì 12 dicembre 2008

STATUTO DEL CO.VER.KR

“COMITATO VERTENZA AMBIENTALE PROVINCIA DI CROTONE”
Statuto
art. 1
Costituzione e sede

Su iniziativa di un gruppo di cittadini, viene costituito il Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone, denominato CO.VER.KR, di seguito chiamato anche Comitato.
La sede del comitato viene stabilita in Crotone attualmente alla via Paisello 4
art. 2
Scopi e attività
Il Comitato è un'associazione di volontariato costituita di seguito all’apertura dell’inchiesta da parte della magistratura crotonese denominata “Black Mountain”, inchiesta che ipotizza una serie di reati perpetrati negli anni in danno all’ambiente, alla salute dei cittadini crotonesi nonché allo sviluppo socio economico dell’intero territorio della provincia.
Il Comitato non ha scopo di lucro è apartitico, ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del territorio della Provincia di Crotone e la diffusione delle tematiche in merito alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini
Le attività sono prestate da tutti gli aderenti al Comitato, compresi i membri del Consiglio Direttivo, in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività degli aderenti non possono essere retribuite in nessun modo, nemmeno dal beneficiario; è previsto solamente un rimborso da parte del Comitato delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata (come previsto dalla Legge 11/08/1991 n.266).
Nel perseguire il proprio scopo, il Comitato si prefigge di:
promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica curare ed estendere i contatti con la cittadinanza, le aziende, gli organi o enti, pubblici o privati, ed in generale con tutti gli ambienti professionali legati direttamente o indirettamente al settore della tutela della salute e dell'ambiente, ivi compresi altri comitati o associazioni analoghe, anche esterne rispetto al territorio comunale;promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni scientifiche in merito alla tutela della salute e dell'ambiente, finalizzati al miglioramento della qualità della vita;ricercare la collaborazione delle Istituzioni sia a livello locale che non.
Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere: effettuare :
- raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
- organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni; proporre azioni giurisdizionali dinnanzi al Giudice ordinario e/o Amministrativo e proporre ricorsi amministrativi finalizzati al perseguimento delle finalità del presente statuto;
Il Comitato ha quindi l'obiettivo di far si che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.
art. 3
Durata e scioglimento
Il Comitato verrà ad estinzione con l'esaurimento dello scopo; per insufficienza dei fondi raccolti; per deliberazione dell'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno i 3/4 degli iscritti.
Gli iscritti convengono che nel caso in cui si verifichi l'estinzione del Comitato, gli eventuali fondi residui siano devoluti ad un Ente operante nell'ambito territoriale senza finalità di lucro, che svolga attività compatibile con quella del Comitato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca medica, assistenza agli anziani, recupero di soggetti in qualsiasi modo disabili e disagiati o similari, che sarà designato all'atto dello scioglimento.
art. 4
Risorse economiche

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1.quote annuali e contributi degli associati;
2.eredità, donazioni e legati testamentari;
3.contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
4.contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5.proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6.erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7.entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.
A fronte di esigenze contingenti per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2, l'Assemblea Generale può deliberare le modalità per reperire nuovi fondi.
art. 5
Soci
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri del Comitato i soci fondatori, tutti i soggetti persone fisiche, nonché associazioni disposte a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare le norme nel presente statuto.
Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al Comitato va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.
I Soci non possono avere nessun rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispetto al Comitato, né ogni altra forma di rapporto di contenuto patrimoniale.
art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
L'adesione libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa e appartenenza politica, purché l'attività di ciascuno avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.
L'ammissione a socio è subordinata ai presenti criteri:
a) presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
b) il compimento del sedicesimo anno d'età;
c) pagamento della quota associativa di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo
3) sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
4) il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
6) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Presidente.
7) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
c) mancato adempimento di obblighi, a qualunque titolo assunti, nei confronti del Comitato, senza giustificato motivo;
d) tre assenze consecutive non motivate alle assemblee ordinarie o straordinarie.
8) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9) Il socio ecceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
art. 7
Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato.
Gli iscritti si impegnano a sottoscrivere il presente Statuto ed accettano sin da ora tutte le clausole, disposizioni, regole e condizioni in esso previste.
art. 8
Organi del Comitato
Sono organi del Comitato:
L'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
art. 9
L'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica e/o associazione, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
a )approva il bilancio consuntivo;
b) nomina il presidente e il vice presidente del Consiglio direttivo;
c) nomina i componenti e il segretario del Consiglio Direttivo;
d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) delibera l'esclusione dei soci;
f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato.
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro anziano del Consiglio Direttivo;
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi in tempo utile ma non meno di 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati .
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
art. 10
Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi; i membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili; possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, in caso che si attui una diminuzione dei consiglieri sotto alle cinque unità (quattro o meno), il Consiglio rimarrà in carica fino alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria (da fare entro 45 giorni dal verbale di dimissioni del Consiglio stesso) che ratificherà lo scioglimento del Consiglio e nominerà il nuovo Consiglio; in caso che il numero dei Consiglieri rimanga pari o superiore a cinque il Consiglio rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.
3) Per il primo anno, i soci e alle associazioni che hanno contribuito alla costituzione del comitato stesso, hanno diritto a far parte del consiglio direttivo .
4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
7) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
9) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
10) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
11) Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consigliere, sono incompatibili con quelle di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, del Comune di Crotone e altre cariche in enti pubblici.
12) Tutte le cariche associative sono inoltre a titolo del tutto gratuito
art. 11
Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso consiglio nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al Consigliere anziano.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni dello stesso, motivando tale rifiuto e demandando all'Assemblea in convocazione straordinaria le eventuali controversie.
art. 12
Norma finale
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
art. 13
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.
Crotone lì 09/12/2008

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